Un’emergenza diventa permanente quando nessuno la dichiara e nessuno la revoca. Resta una domanda per il Parlamento: se lo Stato ritiene di essere in guerra, perché non lo dice dove la Costituzione glielo impone?
Il caso di Ravenna
Tutto ha inizio a Ravenna, città storica e snodo portuale italiano nella costa adriatica. Il porto di Ravenna è uno scalo civile: rinfuse, fertilizzanti, container, crociere. Eppure in un atto depositato quest’estate al Consiglio di Stato l’Avvocatura generale dello Stato gli ha attribuito una «rilevanza militare» nel dispositivo di difesa marittima del Paese. Il motivo sta in una frase: rendere pubblici certi dati sarebbe un rischio inaccettabile perché è in corso «una guerra mondiale “a pezzi” ed “ibrida” che coinvolge, tra gli altri, anche l’Italia».
I dati non erano rotte, orari o nomi di navi. Erano numeri aggregati: quanto materiale d’armamento è uscito dal porto nel 2025, per quadrimestre e tra export e transito. Li aveva chiesti a gennaio la giornalista Linda Maggiori con l’accesso civico generalizzato, il FOIA italiano, che non richiede motivazione. Il 13 ottobre Il Fatto Quotidiano ha reso la frase un caso nazionale. Il 16 ottobre la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello delle Dogane.
A febbraio l’Agenzia delle Dogane, che dipende dal MEF, ha negato tutto invocando sicurezza nazionale, ordine pubblico e riservatezza commerciale. Maggiori, assistita dall’avvocato Andrea Maestri, ha fatto ricorso al TAR Emilia-Romagna, che il 1° luglio lo ha accolto in parte: i quantitativi vanno resi pubblici perché il dato numerico è «neutro», le destinazioni possono restare riservate. Le Dogane, difese dall’Avvocatura, hanno appellato. Il Consiglio di Stato ha confermato il TAR: l’amministrazione non ha dimostrato né la necessità né la concretezza del pregiudizio. Ha rilevato anche una condotta «apparentemente contraddittoria», perché le Dogane di Livorno avevano consegnato dati analoghi senza obiezioni.
Nel febbraio 2025 a Ravenna furono sequestrate circa 13 tonnellate di pezzi forgiati diretti a un’azienda israeliana della difesa, senza autorizzazione all’export; il procedimento è in corso e vale la presunzione di non colpevolezza. Pare che il 14 ottobre di quest’anno altre 4 tonnellate fossero in porto.
Che cosa vuol dire “guerra”, chi decide, e la legge sulle armi
La parola ha tre significati, e la memoria li confonde. Il primo è costituzionale. L’articolo 11 stabilisce che l’Italia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». L’articolo 78 affida alle Camere la deliberazione dello stato di guerra e il conferimento dei poteri necessari al governo; l’articolo 87 assegna al Presidente della Repubblica la dichiarazione. Nella storia repubblicana non è mai stato deliberato: né nel 1991, né per il Kosovo, l’Afghanistan o la Libia.
Il secondo è internazionale: per il diritto umanitario il conflitto armato esiste nei fatti, ma fornire armi a un belligerante, secondo l’orientamento prevalente e del Comitato internazionale della Croce Rossa, non rende parte del conflitto. Il terzo è politico-strategico. «Guerra ibrida» (cyberattacchi, sabotaggi, disinformazione sotto la soglia del conflitto armato) e «guerra per procura» sono strumenti di analisi, non categorie giuridiche. In un atto giudiziario, dunque, una formula politica è stata usata per giustificare un’eccezione a un diritto. Il Consiglio di Stato ha rifiutato lo slittamento.
Il Parlamento delibera lo stato di guerra, autorizza le missioni (legge 145/2016) e riceve la relazione annuale sull’export. Il governo autorizza le esportazioni tramite l’UAMA della Farnesina; il presidente del Consiglio è l’unico titolare del segreto di Stato (legge 124/2007), sotto il controllo del COPASIR. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa. La Difesa firma i pacchetti di aiuti a all’Ucraina, classificati. L’Avvocatura, che dipende dalla Presidenza del Consiglio, difende in giudizio le amministrazioni: le sue memorie sono atti di parte, non politica estera. Nessun ministro, finora, ha chiarito se ne condivide le parole.
Il segreto di Stato, peraltro, non è mai stato apposto. Le Dogane hanno invocato i limiti relativi dell’articolo 5-bis del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), che consentono il diniego solo se necessario a evitare un «pregiudizio concreto» a sicurezza nazionale, difesa o relazioni internazionali.
La legge 185 del 1990 vieta esportazione e transito di armamenti verso Paesi in conflitto armato in contrasto con l’articolo 51 della Carta ONU, verso Paesi la cui politica contrasta con l’articolo 11, sotto embargo o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Esclude però le cessioni da Stato a Stato e i transiti per le forze NATO. La relazione annuale al Parlamento (art. 5) conta autorizzazioni per Paese e impresa, non per porto: nessun documento pubblico dice quanto passa da un singolo scalo. È il vuoto che l’istanza di Ravenna provava a colmare. Il disegno di legge governativo di riforma, approvato dal Senato nel 2024 (A.C. 1730), ridurrebbe secondo la Rete Pace e Disarmo proprio i dati della relazione; dalle fonti consultate non risulta ancora approvato in via definitiva.
Chi difende la riservatezza sostiene che dati innocui, aggregati e incrociati con il tracciamento marittimo, possono rivelare le rotte di approvvigionamento: è l’argomento usato dalle Dogane di Trieste per negare un’istanza identica. Contano poi gli obblighi verso gli alleati e la riservatezza delle imprese. Chi difende la trasparenza ricorda che la legge 185 nasce dall’idea che le armi richiedano più controllo pubblico, non meno, perché toccano l’articolo 11 e, nelle cessioni gratuite, denaro pubblico. Un totale annuo non consente azioni ostili, e un dato pubblicato a Livorno non diventa pericoloso solo a Ravenna.
Il segreto ha un posto legittimo. La Corte costituzionale lo lega alla sicurezza dello Stato fin dalla sentenza 86/1977 e lo ha ribadito sul caso Abu Omar (106/2009). Il segreto degenera quando perde i suoi criteri: concretezza del danno, proporzione, limite temporale, coerenza tra uffici, controllo di un giudice o del Parlamento. L’argomento della «guerra mondiale a pezzi» li mancava tutti. Non indicava un danno, rifiutava la soluzione intermedia del TAR, trattava dati di un anno concluso come un’operazione in corso, contraddiceva Livorno. Se basta evocare un conflitto diffuso, il richiamo vale per qualsiasi dato e per sempre: le guerre ibride, per come le descrivono gli stessi documenti ufficiali, non hanno inizio dichiarato né fine prevista.
Quel linguaggio ha un’origine precisa: il non-paper del Ministero della Difesa del novembre 2025, secondo cui l’Italia è già dentro un conflitto ibrido. Comitati e sindacati ritengono che parte dei carichi di Ravenna vada a Haifa e Ashdod: i dati negati permetterebbero di verificarlo.
Il paradosso politico
Il governo dice in Aula che l’Italia non è in guerra; una sua articolazione lo scrive in tribunale per tacere un numero. Il caso si è chiuso bene, ma grazie a una giornalista disposta a sostenere due gradi di giudizio. Ma, chiuso il caso, resta la gravità di ciò che è stato dichiarato.
Se lo Stato giudica lo scenario internazionale tanto grave da limitare i diritti di informazione, quella valutazione non può restare in un ufficio doganale o in un atto difensivo. La logica dell’articolo 78 vale anche in piccolo: chi invoca l’eccezione deve risponderne davanti al Parlamento. Bastano la pubblicazione uniforme dei quantitativi per ogni porto, come hanno chiesto Regione e Comune di Ravenna, il loro inserimento nella relazione della legge 185 e un controllo del COPASIR sulle classificazioni, con scadenze predefinite.
Un’emergenza diventa permanente quando nessuno la dichiara e nessuno la revoca. Resta una domanda per il Parlamento: se lo Stato ritiene di essere in guerra, perché non lo dice dove la Costituzione glielo impone? E se non lo ritiene, con quale titolo un suo organo lo scrive?

